Art. 4.
                        Regolamenti comunali
 
   1.  Al fine di disciplinare organicamente l'attivita' di estetista
i comuni adottano regolamenti che indicano:
     a) i criteri  per  consentire  un'adeguata  distribuzione  degli
esercizi  sul  territorio,  nel  rispetto  di  quanto  previsto dalle
indicazioni programmatiche di cui all'art. 3, comma 2;
     b)  le  caratteristiche  dei  locali  impiegati   nell'esercizio
dell'attivita' di estetista;
     c)  i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei
quali deve essere svolta l'attivita'  di  estetista,  delle  relative
apparecchiature,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  1,  della legge 4
gennaio 1990, n. 1, nonche' le norme sanitarie e di sicurezza che gli
addetti devono rispettare;
     d) le modalita' che devono essere osservate  per  l'espletamento
dell'attivita';
     e)  le  condizioni  che debbono essere rispettate per esercitare
l'attivita' di estetista presso  il  domicilio  dell'esercente  o  in
apposita sede designata dal committente;
     f)    le   modalita'   per   il   rilascio   dell'autorizzazione
all'esercizio e al trasferimento dell'attivita' di estetista da parte
del Comune,  con  l'indicazione  dei  documenti  che  debbono  essere
presentati a corredo dell'istanza;
     g)  la  disciplina  degli orari, della pubblicita' delle tariffe
professionali ed il calendario dei  giorni  di  apertura  e  chiusura
degli esercizi tenendo conto della legge regionale 28 maggio 1992, n.
14;
     h)  le  modalita' di designazione dei rappresentanti del settore
estetico nella Commissione di cui all'art. 5;
     i) le  procedure  da  rispettare  in  caso  di  subingresso  per
cessione  dell'azienda  o  per  causa  di  morte,  ovvero di rinuncia
all'esercizio dell'attivita';
     l) i casi  in  cui  debba  farsi  luogo  alla  modificazione  od
integrazione della originaria autorizzazione e le relative modalita'.
   3.  Entro  sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i
comuni adottano i regolamenti di cui al comma 1,  sentito  il  parere
della Commissione di cui all'art. 5.