Art. 4. Regolamenti comunali 1. Al fine di disciplinare organicamente l'attivita' di estetista i comuni adottano regolamenti che indicano: a) i criteri per consentire un'adeguata distribuzione degli esercizi sul territorio, nel rispetto di quanto previsto dalle indicazioni programmatiche di cui all'art. 3, comma 2; b) le caratteristiche dei locali impiegati nell'esercizio dell'attivita' di estetista; c) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali deve essere svolta l'attivita' di estetista, delle relative apparecchiature, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, nonche' le norme sanitarie e di sicurezza che gli addetti devono rispettare; d) le modalita' che devono essere osservate per l'espletamento dell'attivita'; e) le condizioni che debbono essere rispettate per esercitare l'attivita' di estetista presso il domicilio dell'esercente o in apposita sede designata dal committente; f) le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e al trasferimento dell'attivita' di estetista da parte del Comune, con l'indicazione dei documenti che debbono essere presentati a corredo dell'istanza; g) la disciplina degli orari, della pubblicita' delle tariffe professionali ed il calendario dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi tenendo conto della legge regionale 28 maggio 1992, n. 14; h) le modalita' di designazione dei rappresentanti del settore estetico nella Commissione di cui all'art. 5; i) le procedure da rispettare in caso di subingresso per cessione dell'azienda o per causa di morte, ovvero di rinuncia all'esercizio dell'attivita'; l) i casi in cui debba farsi luogo alla modificazione od integrazione della originaria autorizzazione e le relative modalita'. 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni adottano i regolamenti di cui al comma 1, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 5.