Art. 5.
         Composizione e funzioni della Commissione comunale
 
   1.  Ai  fini  della  presente  legge  i  tre  rappresentanti delle
categorie artigiane in seno alle commissioni comunali di cui all'art.
2-  bis  della  legge  14  febbraio  1963,  n.   161   e   successive
modificazioni  ed integrazioni, devono essere espressione del settore
estetico.
   2.  La  Commissione  comunale  cosi'   composta   esprime   parere
obbligatorio  sul  regolamento di cui all'art. 4 e sul rilascio delle
autorizzazioni di cui all'art. 2, commi 2 e 4 della presente legge.