Art. 5. Composizione e funzioni della Commissione comunale 1. Ai fini della presente legge i tre rappresentanti delle categorie artigiane in seno alle commissioni comunali di cui all'art. 2- bis della legge 14 febbraio 1963, n. 161 e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere espressione del settore estetico. 2. La Commissione comunale cosi' composta esprime parere obbligatorio sul regolamento di cui all'art. 4 e sul rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2, commi 2 e 4 della presente legge.