Art. 6.
                      Norme igienico-sanitarie
 
   1.  Al  fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del
servizio,  le  unita'  sanitarie  locali  competenti  per  territorio
controllano  i  requisiti  igienico-sanitari dei locali ove si svolge
l'attivita' di estetista  e  accertano  l'idoneita'  sanitaria  degli
operatori addetti.
   2.  I  relativi  rapporti  sono  inviati  al comune competente per
territorio per l'adozione dei  provvedimenti  di  cui  all'art.  9  o
l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 8.
   3.  Nei  locali dove viene svolta l'attivita' deve essere affisso,
in modo visibile al pubblico, un avviso, in  conformita'  al  modello
approvato   dalla   Giunta   regionale,   che  richiami  l'attenzione
dell'utente  sulle   possibili   controindicazioni   di   determinate
prestazioni estetiche nei confronti di particolari soggetti.