Art. 8.
                 Sanzioni amministrative pecuniarie
 
   1.  L'esercizio  dell'attivita'  di  estetista  svolto   senza   i
necessari  requisiti  professionali di cui alla legge 4 gennaio 1990,
n. 1 o senza l'autorizzazione comunale di  cui  all'art.  2  comporta
l'applicazione   delle   sanzioni   amministrative   previste   dalla
sopracitata legge.
   2. Le infrazioni al  regolamento  comunale,  sono  punite  con  le
seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
     a)  da  lire  100.000  a  lire 500.000 per la mancata osservanza
delle norme che regolano l'espletamento del servizio, gli  orari,  il
calendario  di  apertura,  nonche'  l'esposizione  dell'avviso di cui
all'art. 6, comma 3;
     b) da lire 200.000 a lire 1.000.000 per  la  mancata  osservanza
della disciplina delle tariffe professionali;
     c)  da  lire  300.000 a lire 1.500.000 per la mancata osservanza
delle norme igienico-sanitarie,  sulla  base  dei  rapporti  all'uopo
trasmessi al Comune.
   3.  Salvo  quanto  previsto  dall'art.  6,  le  funzioni  relative
all'accertamento e  all'applicazione  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie  di  cui al presente articolo sono delegate ai comuni, che
vi provvedono ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45.