Art. 8. Sanzioni amministrative pecuniarie 1. L'esercizio dell'attivita' di estetista svolto senza i necessari requisiti professionali di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 o senza l'autorizzazione comunale di cui all'art. 2 comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla sopracitata legge. 2. Le infrazioni al regolamento comunale, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da lire 100.000 a lire 500.000 per la mancata osservanza delle norme che regolano l'espletamento del servizio, gli orari, il calendario di apertura, nonche' l'esposizione dell'avviso di cui all'art. 6, comma 3; b) da lire 200.000 a lire 1.000.000 per la mancata osservanza della disciplina delle tariffe professionali; c) da lire 300.000 a lire 1.500.000 per la mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie, sulla base dei rapporti all'uopo trasmessi al Comune. 3. Salvo quanto previsto dall'art. 6, le funzioni relative all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono delegate ai comuni, che vi provvedono ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45.