Art. 2. Mutui contratti dalla Regione 1. Alla copertura dei disavanzi si provvede con assunzione di mutui con istituti di credito, i cui oneri di ammortamento sono a carico del bilancio della Regione. 2. L'ammortamento dei mutui ha inizio a partire dall'anno successivo a quello di concessione. 3. La stipulazione dei mutui autorizzati e' subordinata all'accertamento, da parte dell'assessorato regionale dei trasporti, della effettiva consistenza dei disavanzi azlendali. 4. I mutui sono stipulati ad un tasso effettivo massimo del 14 per cento annuo e per la durata massima dell'ammortamento di 10 anni. 5. Il pagamento delle annualita' di ammortamento dei mutui e' garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci regionali di previsione delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti, per tutto il periodo di durata dei mutui. 6. L'onere relativo alla rata di ammortamento dei mutui comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali e' valutato in L. 11.695.000.000.