Art. 2.
                    Mutui contratti dalla Regione
 
   1. Alla copertura dei disavanzi  si  provvede  con  assunzione  di
mutui  con  istituti  di  credito, i cui oneri di ammortamento sono a
carico del bilancio della Regione.
   2.  L'ammortamento  dei  mutui  ha  inizio  a  partire   dall'anno
successivo a quello di concessione.
   3.   La   stipulazione   dei   mutui  autorizzati  e'  subordinata
all'accertamento, da parte dell'assessorato regionale dei  trasporti,
della effettiva consistenza dei disavanzi azlendali.
   4. I mutui sono stipulati ad un tasso effettivo massimo del 14 per
cento annuo e per la durata massima dell'ammortamento di 10 anni.
   5.  Il  pagamento  delle  annualita'  di ammortamento dei mutui e'
garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei  bilanci  regionali
di   previsione   delle  somme  occorrenti  per  l'effettuazione  dei
pagamenti, per tutto il periodo di durata dei mutui.
   6.  L'onere  relativo  alla  rata  di   ammortamento   dei   mutui
comprensivo  dei  corrispondenti  oneri  fiscali  e'  valutato  in L.
11.695.000.000.