Art. 3. Piano di risanamento 1. Al fine di pervenire al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il 31 dicembre 1998, il consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale sarda trasporti deve presentare un piano di risanamento economico-finanziario, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Il piano di risanamento deve contenere: a) l'adeguamento dei proventi del traffico nelle misure stabilite ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16; b) la ristrutturazione dei servizi e della rete con dimostrazione delle economie conseguibili; c) il contenimento programmato delle spese di personale. 3. Il piano di risanamento e' approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore dei trasporti. 4. La mancata presentazione del piano di risanamento o la mancata osservanza da parte dell'azienda delle prescrizioni contenute nel pi- ano, costituisce motivo di scioglimento del consiglio di amministrazione.