Art. 3.
                        Piano di risanamento
 
   1.  Al  fine  di  pervenire  al  raggiungimento dell'equilibrio di
bilancio entro il 31 dicembre 1998, il consiglio  di  amministrazione
dell'Azienda  regionale  sarda  trasporti deve presentare un piano di
risanamento economico-finanziario, entro  sei  mesi  dall'entrata  in
vigore della presente legge.
   2. Il piano di risanamento deve contenere:
     a)   l'adeguamento   dei  proventi  del  traffico  nelle  misure
stabilite ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 27 agosto  1982,
n. 16;
     b)   la   ristrutturazione   dei   servizi   e  della  rete  con
dimostrazione delle economie conseguibili;
     c) il contenimento programmato delle spese di personale.
   3. Il piano di risanamento e' approvato dalla giunta regionale  su
proposta dell'assessore dei trasporti.
   4.  La mancata presentazione del piano di risanamento o la mancata
osservanza da parte dell'azienda delle prescrizioni contenute nel pi-
ano,  costituisce   motivo   di   scioglimento   del   consiglio   di
amministrazione.