Art. 2.
                         I n i z i a t i v e
 
   1. Per il raggiungimento delle finalita' enunciate all'art.  1  la
Regione,  a partire dall'anno 1992 e fino a tutto l'anno 1994, assume
in  collaborazione  con  Enti  locali,  Universita'  degli  Studi   e
Istituzioni  culturali,  aventi  sede  nel  territorio  regionale, le
seguenti iniziative:
     a)  fondazione  di  un  festival  internazionale  permanente,  a
partire  dall'anno 1993, dedicato a Carlo Goldoni e alla drammaturgia
del Settecento;
     b) convegni, seminari di studio, mostre, ricerche e acquisizione
di fonti multimediali e loro sistemazione in un archivio goldoniano;
     c)  produzioni  teatrali  e  musicali  goldoniane  in  eventuale
concomitanza dei previsti convegni;
     d)  stages,  laboratori,  seminari  di  regia  e interpretazione
goldoniana nonche' sulla vocalita' settecentesca  nell'opera  comica,
da svolgersi in diverse sedi del territorio regionale;
     e) rassegne teatrali in decentramento;
     f) interventi nelle scuole superiori e nelle Universita';
     g)  pubblicazione e diffusione di una nuova edizione delle opere
di Carlo Goldoni;
     h)  sostegno   delle   attivita'   editoriali,   connesse   alle
celebrazioni  previste  dalla presente legge, quali atti di convegni,
cataloghi, documenti informativi  nonche'  materiale  audiovisivo  di
carattere artistico e didattico.