Art. 2. I n i z i a t i v e 1. Per il raggiungimento delle finalita' enunciate all'art. 1 la Regione, a partire dall'anno 1992 e fino a tutto l'anno 1994, assume in collaborazione con Enti locali, Universita' degli Studi e Istituzioni culturali, aventi sede nel territorio regionale, le seguenti iniziative: a) fondazione di un festival internazionale permanente, a partire dall'anno 1993, dedicato a Carlo Goldoni e alla drammaturgia del Settecento; b) convegni, seminari di studio, mostre, ricerche e acquisizione di fonti multimediali e loro sistemazione in un archivio goldoniano; c) produzioni teatrali e musicali goldoniane in eventuale concomitanza dei previsti convegni; d) stages, laboratori, seminari di regia e interpretazione goldoniana nonche' sulla vocalita' settecentesca nell'opera comica, da svolgersi in diverse sedi del territorio regionale; e) rassegne teatrali in decentramento; f) interventi nelle scuole superiori e nelle Universita'; g) pubblicazione e diffusione di una nuova edizione delle opere di Carlo Goldoni; h) sostegno delle attivita' editoriali, connesse alle celebrazioni previste dalla presente legge, quali atti di convegni, cataloghi, documenti informativi nonche' materiale audiovisivo di carattere artistico e didattico.