Art. 4.
                         Comitato Promotore
 
   1. Il Comitato promotore e' composto dal Presidente  della  Giunta
regionale,  che  lo presiede, dal Presidente del Consiglio regionale,
dal Presidente dell'amministrazione  provinciale  di  Venezia  e  dal
Sindaco del comune di Venezia o da loro delegati.
   2. Il Comitato promotore ha il compito di:
     a)   formulare   gli  indirizzi  generali  delle  iniziative  da
realizzare:
     b)  approvare  i  progetti  delle  iniziative  predisposti   dal
Comitato scientifico, corredati dei relativi preventivi di spesa.