Art. 4. Comitato Promotore 1. Il Comitato promotore e' composto dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede, dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente dell'amministrazione provinciale di Venezia e dal Sindaco del comune di Venezia o da loro delegati. 2. Il Comitato promotore ha il compito di: a) formulare gli indirizzi generali delle iniziative da realizzare: b) approvare i progetti delle iniziative predisposti dal Comitato scientifico, corredati dei relativi preventivi di spesa.