Art. 5.
                        Comitato scientifico
 
   1. Il Comitato scientifico e' composto da cinque membri eletti dal
Consiglio  regionale su proposta della Giunta regionale e individuati
con i criteri di cui agli artt. 184 e seguenti della legge  regionale
10 giugno 1991, n. 12.
   2. Il Comitato scientifico ha il compito di predisporre i progetti
delle  iniziative  previste  dalla  presente  legge, sulla base degli
indirizzi generali formulati dal Comitato promotore.
   3.  Ai  componenti   il   Comitato   scientifico   e'   corriposta
l'indennita'  di  partecipazione  alle  sedute prevista dall'art. 187
della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12. E' altresi' corrisposto,
ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura  prevista
dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione.