Art. 5. Comitato scientifico 1. Il Comitato scientifico e' composto da cinque membri eletti dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale e individuati con i criteri di cui agli artt. 184 e seguenti della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12. 2. Il Comitato scientifico ha il compito di predisporre i progetti delle iniziative previste dalla presente legge, sulla base degli indirizzi generali formulati dal Comitato promotore. 3. Ai componenti il Comitato scientifico e' corriposta l'indennita' di partecipazione alle sedute prevista dall'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12. E' altresi' corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione.