Art. 6
                       S e g r e t a r i a t o
 
   1.  Il  segretariato e' formato da quattro componenti nominati dal
Presidente della Giunta regionale con proprio decreto:
     a) il Segretario generale, designato dalla Giunta regionale, che
presiede il Segretariato, e coordina l'esecuzione delle attivita';
     b) il Dirigente del  Dipartimento  per  le  attivita'  culturali
della Regione;
     c)   un   rappresentante   dell'Amministrazione  provinciale  di
Venezia;
     d) un rappresentante del comune di Venezia.
     2. Il Segretariato ha il compito di:
     a) dare attuazione ai progetti e alle iniziative previste  dalla
presente   legge   adottando   ogni   adempimento   amministrativo  e
finanziario;
     b)   coadiuvare   i    comitati    promotore    e    scientifico
nell'espletamento delle loro funzioni.
    3.  Per gli adempimenti connessi alla realizzazione del programma
di  manifestazioni  celebrative,  il  Segretariato   si   avvale   di
strutture,  di  personale  e  di  mezzi  e  attrezzature  tecniche  e
informatiche della Regione.
   4. Al personale dipendente della regione  incaricato  di  svolgere
funzioni  per  la  realizzazione  delle  manifestazioni  e' dovuto il
compenso  per  il  lavoro  straordinario  effettivamente  svolto   in
eccedenza  ai  limiti  di  cui  all'art.  63 della legge regionale 10
giugno 1991, n. 12. Gli oneri relativi fanno carico  al  capitolo  n.
5012 del bilancio regionale.