Art. 6 S e g r e t a r i a t o 1. Il segretariato e' formato da quattro componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto: a) il Segretario generale, designato dalla Giunta regionale, che presiede il Segretariato, e coordina l'esecuzione delle attivita'; b) il Dirigente del Dipartimento per le attivita' culturali della Regione; c) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Venezia; d) un rappresentante del comune di Venezia. 2. Il Segretariato ha il compito di: a) dare attuazione ai progetti e alle iniziative previste dalla presente legge adottando ogni adempimento amministrativo e finanziario; b) coadiuvare i comitati promotore e scientifico nell'espletamento delle loro funzioni. 3. Per gli adempimenti connessi alla realizzazione del programma di manifestazioni celebrative, il Segretariato si avvale di strutture, di personale e di mezzi e attrezzature tecniche e informatiche della Regione. 4. Al personale dipendente della regione incaricato di svolgere funzioni per la realizzazione delle manifestazioni e' dovuto il compenso per il lavoro straordinario effettivamente svolto in eccedenza ai limiti di cui all'art. 63 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12. Gli oneri relativi fanno carico al capitolo n. 5012 del bilancio regionale.