Art. 7 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in complessive L. 3.000 milioni per gli anni 1992-1994, si fa fronte mediante riduzione degli importi accantonati nella partita n. 2 "Iniziative regionali per la celebrazione delle ricorrenze di Goldoni, Canova, Galilei". del fondo globale di parte corrente di cui al cap. 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1992-1994, per lire 500 milioni relativamente all'anno finanziario 1992, lire 2.000 milioni per l'anno 1993 e lire 500 milioni per l'anno 1994. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1992 e nel bilancio pluriennale 1992-1994 e' istituito il capitolo n. 70106 denominato "Spese per le celebrazioni del secondo centenario della morte di Carlo Goldoni" con lo stanziamento di lire 500 milioni, per competenza e per cassa, per l'anno 1992, di lire 2.000 milioni per sola competenza per l'anno 1993 e di lire 500 milioni per sola competenza per l'anno 1994. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneta. Venezia, 16 aprile 1992 CREMONESE