Art. 7
                          Norma finanziaria
 
   1.  Agli  oneri  derivanti dall'applicazione della presente legge,
quantificati in complessive L. 3.000 milioni per gli anni  1992-1994,
si  fa  fronte  mediante  riduzione  degli  importi accantonati nella
partita  n.  2  "Iniziative  regionali  per  la  celebrazione   delle
ricorrenze  di  Goldoni, Canova, Galilei". del fondo globale di parte
corrente di cui al cap. 80210 dello stato di previsione  della  spesa
del   bilancio   pluriennale   1992-1994,   per   lire   500  milioni
relativamente all'anno  finanziario  1992,  lire  2.000  milioni  per
l'anno 1993 e lire 500 milioni per l'anno 1994.
   2.  Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio  per
l'esercizio finanziario 1992 e nel bilancio pluriennale 1992-1994  e'
istituito  il capitolo n. 70106 denominato "Spese per le celebrazioni
del  secondo  centenario  della  morte  di  Carlo  Goldoni"  con   lo
stanziamento  di  lire  500  milioni, per competenza e per cassa, per
l'anno 1992, di lire 2.000 milioni per  sola  competenza  per  l'anno
1993 e di lire 500 milioni per sola competenza per l'anno 1994.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della regione Veneta.
    Venezia, 16 aprile 1992
 
                              CREMONESE