Art. 2.
                            C o m p i t i
 
   1.   La   Commissione   ha   il   compito   di  verificare,  anche
comparativamente,  procedure  di  affidamento,  costi  e   tempi   di
affidamento,  aggiudicazione  e  realizzazione  di lavori pubblici di
competenza regionale ritenuti rilevanti dalla Commissione stessa, con
particolare riferimento a quelli finanziati  dal  Fondo  investimenti
occupazione,  alle opere acquedottistiche, di trattamento dei rifiuti
urbani  e  tossico-nocivi,  di  risanamento  ambientale  e   per   la
salvaguardia di Venezia.
   2.  La  Commissione  provvede  altresi' all'analisi, a partire dal
1980, anche attraverso procedure campione, dei  lavori  eseguiti  per
conto  della  Regione  e  dagli  Enti  e dalle Aziende dipendenti o a
partecipazione regionale nonche'  dei  lavori  ammessi  a  godere  di
interventi  finanziari  regionali  per  importo  non inferiore a lire
1.000.000.000. Sono altresi' soggetti all'analisi della Commissione i
lavori  pubblici  eseguiti  nel  Veneto  al  cui  procedimento  abbia
comunque  partecipato  un  organo  della  Regione  o  altro  da  essa
delegato.
   3. L'attivita' conoscitiva della Commissione riguarda:
     a) le singole opere in relazione ai diversi settori interessati;
     b)  i  progetti  ultimati,   quelli   in   stato   di   avanzata
realizzazione,  quelli  che  registrano  ritardi  in  fase esecutiva,
quelli non realizzati;
     c)  i costi economici dell'opera del quadro economico iniziale a
quello finale comprensivo delle eventuali  perizie  suppletive  e  di
variante;
     d) i soggetti concessionari;
     e)  gli  studi  professionali  a  cui  sono  stati  affidati gli
incarichi di progettazione;
     f) le imprese che hanno eseguito i  lavori,  direttamente  o  in
subappalto;
     g) le procedure per l'affidamento dei lavori.