Art. 2. C o m p i t i 1. La Commissione ha il compito di verificare, anche comparativamente, procedure di affidamento, costi e tempi di affidamento, aggiudicazione e realizzazione di lavori pubblici di competenza regionale ritenuti rilevanti dalla Commissione stessa, con particolare riferimento a quelli finanziati dal Fondo investimenti occupazione, alle opere acquedottistiche, di trattamento dei rifiuti urbani e tossico-nocivi, di risanamento ambientale e per la salvaguardia di Venezia. 2. La Commissione provvede altresi' all'analisi, a partire dal 1980, anche attraverso procedure campione, dei lavori eseguiti per conto della Regione e dagli Enti e dalle Aziende dipendenti o a partecipazione regionale nonche' dei lavori ammessi a godere di interventi finanziari regionali per importo non inferiore a lire 1.000.000.000. Sono altresi' soggetti all'analisi della Commissione i lavori pubblici eseguiti nel Veneto al cui procedimento abbia comunque partecipato un organo della Regione o altro da essa delegato. 3. L'attivita' conoscitiva della Commissione riguarda: a) le singole opere in relazione ai diversi settori interessati; b) i progetti ultimati, quelli in stato di avanzata realizzazione, quelli che registrano ritardi in fase esecutiva, quelli non realizzati; c) i costi economici dell'opera del quadro economico iniziale a quello finale comprensivo delle eventuali perizie suppletive e di variante; d) i soggetti concessionari; e) gli studi professionali a cui sono stati affidati gli incarichi di progettazione; f) le imprese che hanno eseguito i lavori, direttamente o in subappalto; g) le procedure per l'affidamento dei lavori.