Art. 3. Composizione e funzionamento 1. La Commissione e' composta da 9 componenti, nominati dal Presidente del Consiglio regionale su designazione dei Presidenti dei Gruppi consiliari. 2. Ogni Gruppo consiliare esprime nella Commissione tanti voti quanti sono i consiglieri iscritti al Gruppo. 3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al comma 6 dell'art. 16 e dell'art. 19 del Regolamento del Consiglio regionale. 4. La Commissione elegge nel suo senso un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario. 5. A norma del terzo comma dell'art. 24 dello Statuto gli amministratori e i dipendenti della Regione e degli Enti, Aziende ed Agenzie regionali hanno l'obbligo di rispondere alle richieste della Commissione e di esibire tutti gli atti e documenti in loro possesso, anche in esenzione del segreto di ufficio. 6. A norma del quarto comma dell'art. 24 dello Statuto i Commissari sono vincolati al segreto istruttorio. 7. La Commissione dura in carica un anno dalla data del suo insediamento e riferisce al Consiglio regionale ogni 3 mesi.