Art. 3.
                    Composizione e funzionamento
 
   1.  La  Commissione  e'  composta  da  9  componenti, nominati dal
Presidente del Consiglio regionale su designazione dei Presidenti dei
Gruppi consiliari.
   2. Ogni Gruppo consiliare esprime  nella  Commissione  tanti  voti
quanti sono i consiglieri iscritti al Gruppo.
   3.  Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, le norme  di  cui  al  comma  6  dell'art.  16  e
dell'art. 19 del Regolamento del Consiglio regionale.
   4.   La  Commissione  elegge  nel  suo  senso  un  Presidente,  un
Vicepresidente e un Segretario.
   5. A  norma  del  terzo  comma  dell'art.  24  dello  Statuto  gli
amministratori  e i dipendenti della Regione e degli Enti, Aziende ed
Agenzie regionali hanno l'obbligo di rispondere alle richieste  della
Commissione e di esibire tutti gli atti e documenti in loro possesso,
anche in esenzione del segreto di ufficio.
   6.  A  norma  del  quarto  comma  dell'art.  24  dello  Statuto  i
Commissari sono vincolati al segreto istruttorio.
   7. La Commissione dura in  carica  un  anno  dalla  data  del  suo
insediamento e riferisce al Consiglio regionale ogni 3 mesi.