Art. 4.
                    Comitato tecnico scientifico
 
   1.  La  Commissione  si  avvale di un Comitato tecnico scientifico
formato da esperti nelle materie di diritto  amministrativo,  finanza
pubblica,   analisi   dei   costi,   urbanistica,  ecologia,  calcolo
statistico. I componenti sono nominati su proposta della  Commissione
dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
   2.  Per l'affidamento dell'incarico agli esperti di cui al comma 1
si applica la legge regionale 25 gennaio 1973, n. 5.