Art. 6.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Alle  spese  derivanti dall'applicazione per l'anno 1992 della
presente legge, si provvede, sulla base  di  specifica  deliberazione
dell'Ufficio   di   Presidenza   del   Consiglio  regionale,  con  lo
stanziamento iscritto al Cap. 40  dello  stato  di  previsione  della
spesa del bilancio della Regione.
   2.  Per  gli  anni  successivi  si  provvede  con gli stanziamenti
previsti nella legge di bilancio.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della regione Veneta.
    Venezia, 28 agosto 1992.
 
                      p. Il presidente: SARTORI