Art. 6. Norma finanziaria 1. Alle spese derivanti dall'applicazione per l'anno 1992 della presente legge, si provvede, sulla base di specifica deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con lo stanziamento iscritto al Cap. 40 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione. 2. Per gli anni successivi si provvede con gli stanziamenti previsti nella legge di bilancio. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneta. Venezia, 28 agosto 1992. p. Il presidente: SARTORI