(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 39 del 6 settembre 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Al fine di agevolare lo sviluppo di una nuova imprenditorialita' e l'ampliamento della base produttiva ed occupazionale, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione ed in armonia con la normativa statale e comunitaria, la Regione Campania, con il concorso di fondi comunitari, statali e regionali: a) incentiva la costituzione di imprese, organizzate prevalentemente da giovani, da lavoratori iscritti nelle liste di mobilita', i sensi dell'art. 4 della L.R.* 223/91 o in Cassa Integrazione Guadagni Speciali (C.I.G.S.) ai sensi dell'art. 3 della stessa legge da almeno un anno; b) facilita l'accesso al lavoro delle fasce socialmente deboli, marginali o a rischio di emarginazione; c) promuove ed incentiva la qualificazione, la riqualificazione, aggiornamento professionale in relazione ai progetti presentati ai sensi della presente legge regionale; d) concorre alla realizzazione del principio della pari opportunita' tra uomo e donna nell'accesso al lavoro. 2. Possono beneficiare di contributi secondo le modalita' indicate negli artt. successivi le iniziative che propongono progetti per la produzione di beni e la fornitura di servizi nei settori di competenza della regione che di anno in anno verranno indicati nella legge di bilancio.