Art. 10.
         Contributi in conto capitale per costi di gestione
 
   1. Al termine del primo, del secondo e del terzo anno di attivita'
del  soggetto  beneficiario,  ad  esito  positivo  del  controllo sui
documenti giustificativi di spesa, con atto deliberativo della Giunta
Regionale sara' erogato il contributo per  costi  di  gestione  nella
misura  e  con  le  limitazioni indicate nell'art. 4 lettera c) della
presente legge, sentito il Nucleo di cui all'art. 7.