Art. 10. Contributi in conto capitale per costi di gestione 1. Al termine del primo, del secondo e del terzo anno di attivita' del soggetto beneficiario, ad esito positivo del controllo sui documenti giustificativi di spesa, con atto deliberativo della Giunta Regionale sara' erogato il contributo per costi di gestione nella misura e con le limitazioni indicate nell'art. 4 lettera c) della presente legge, sentito il Nucleo di cui all'art. 7.