Art. 11. Assistenza tecnica 1. I soggetti beneficiari godranno di assistenza tecnica nella fase di avvio e per i primi due anni di gestione, per la corretta realizzazione del progetto. 2. Detta assistenza sara' fornita da Enti Pubblici strutture pri- vate con almeno due anni di esperienza nel settore previa convenzione stipulata dalla Giunta Regionale su proposta del Nucleo di cui all'art. 7. 3. Trimestralmente, le socita' prescelte dovranno inviare al Nucleo di valutazione ed alla Giunta Regionale un motivato parere sull'attuazione del progetto da parte delle aziende.