Art. 11.
                         Assistenza tecnica
 
   1. I soggetti beneficiari godranno  di  assistenza  tecnica  nella
fase  di  avvio  e  per i primi due anni di gestione, per la corretta
realizzazione del progetto.
   2. Detta assistenza sara' fornita da Enti Pubblici strutture  pri-
vate con almeno due anni di esperienza nel settore previa convenzione
stipulata  dalla  Giunta  Regionale  su  proposta  del  Nucleo di cui
all'art. 7.
   3. Trimestralmente,  le  socita'  prescelte  dovranno  inviare  al
Nucleo  di  valutazione  ed  alla Giunta Regionale un motivato parere
sull'attuazione del progetto da parte delle aziende.