Art. 12. Cumulabilita' 1. Gli incentivi di cui al precedente art. 4 non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie regionali o nazionali e/o comunitarie concesse per gli stessi investimenti ed allo stesso titolo. 2. Fanno eccezione quelle concesse al personale in lista di mobilita' e in C.I.G.S. da almeno un anno fissato da leggi nazionali per l'avviamento di attivita' imprenditoriali. 3. Comunque le agevolazioni finanziarie regionali non possono contribuire a superare il 70% della spesa necessaria per realizzare il progetto. 4. Il citato personale in lista di mobilita' o in C.I.G.S. alla richiesta della prima anticipazione finanziaria, deve obbligatoriamente fornire attestato dell'Ufficio Provinciale del lavoro di cancellazione dalle liste di mobilita' o di C.I.G.S. e, per gli artigiani, deve essere fornita la certificazione di avvenuta iscrizione al relativo albo provinciale.