Art. 12.
                            Cumulabilita'
 
   1.  Gli  incentivi di cui al precedente art. 4 non sono cumulabili
con  altre  agevolazioni  finanziarie  regionali  o   nazionali   e/o
comunitarie  concesse  per  gli  stessi  investimenti  ed allo stesso
titolo.
   2. Fanno eccezione  quelle  concesse  al  personale  in  lista  di
mobilita'  e in C.I.G.S. da almeno un anno fissato da leggi nazionali
per l'avviamento di attivita' imprenditoriali.
   3. Comunque le  agevolazioni  finanziarie  regionali  non  possono
contribuire  a  superare il 70% della spesa necessaria per realizzare
il progetto.
   4. Il citato personale in lista di mobilita' o  in  C.I.G.S.  alla
richiesta     della    prima    anticipazione    finanziaria,    deve
obbligatoriamente  fornire  attestato  dell'Ufficio  Provinciale  del
lavoro di cancellazione dalle liste di mobilita' o di C.I.G.S. e, per
gli  artigiani,  deve  essere  fornita  la certificazione di avvenuta
iscrizione al relativo albo provinciale.