Art. 13. C o n t r o l l i 1. Dalla data di presentazione del progetto e per i cinque anni successivi all'approvazione dello stesso, la Giunta Regionale, attraverso l'Assessorato competente per materia, effettuera' controlli in merito all'attuazione dell'iniziativa, nonche' sull'esistenza dei requisti previsti quale condizione per l'ottenimento dei benefici. 2. Per tali controlli la Regione si avvarra' anche del Nucleo di cui all'art. 7 della presente legge. 3. Per i progetti comprensivi di immobili, la durata del controllo e' elevata ad anni dieci.