Art. 15.
                            R i c o r s i
 
   1. Contro il provvedimento regionale di diniego o di revoca  della
concessione  dei  contributi,  e'  possibile  il  ricorso alla Giunta
Regionale entro trenta giorni dalla data di ricezione.
   2. La Giunta Regionale dovra' pronunciarsi  entro  novanta  giorni
dalla presentazione del ricorso sentito il Nucleo di cui all'art. 7.
   3. Trascorso tale termine, il ricorso si intende accolto.