Art. 15. R i c o r s i 1. Contro il provvedimento regionale di diniego o di revoca della concessione dei contributi, e' possibile il ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla data di ricezione. 2. La Giunta Regionale dovra' pronunciarsi entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso sentito il Nucleo di cui all'art. 7. 3. Trascorso tale termine, il ricorso si intende accolto.