Art. 16. Prima norma finanziaria 1. Per le esigenze finanziarie di cui alla presente legge, la somma disponibile sara' cosi' ripartita: a) fino al massimo del 60% per le nuove imprenditorialita' giovanili di cui al Titolo II art. 2, comma 1; b) fino al massimo del 40% per le altre imprenditorialita' di cui al Titolo II Art. 2, comma 2. 2. La Giunta Regionale, nell'esercizio finanziario in corso e per i successivi esercizi finanziari, su proposta del Nucleo di cui all'art. 7 e sentita la Commisione competente, e' autorizzata a modificare la percentuale degli stanziamenti di cui al precedente comma.