Art. 16.
                       Prima norma finanziaria
 
   1.  Per  le  esigenze  finanziarie  di cui alla presente legge, la
somma disponibile sara' cosi' ripartita:
     a) fino al massimo  del  60%  per  le  nuove  imprenditorialita'
giovanili di cui al Titolo II art. 2, comma 1;
     b)  fino  al  massimo del 40% per le altre imprenditorialita' di
cui al Titolo II Art. 2, comma 2.
   2. La Giunta Regionale, nell'esercizio finanziario in corso e  per
i  successivi  esercizi  finanziari,  su  proposta  del Nucleo di cui
all'art. 7 e sentita  la  Commisione  competente,  e'  autorizzata  a
modificare  la  percentuale  degli  stanziamenti di cui al precedente
comma.