Art. 4.
                       Agevolazioni - vincoli
 
   1.  Per  le  finalita'  di  cui alla presente legge possono essere
concesse a progetti che contemplino una spesa massima complessiva  ed
ammissibile non superiore a 600 milioni le seguenti agevolazioni:
     a)  Contributo  in conto capitale - E' concesso un contributo in
conto capitale del 60% della spesa ammissibile.  Tale  contributo  e'
elevato  al  70% se almeno 1/3 dei soci e' costituito da portatori di
handicap ed ex tossicodipendenti che abbiano concluso un programma di
recupero concordato con i competenti servizi delle  Unita'  Sanitarie
Locali.  Tra  le  spese  ammissibili a contributo, al netto dell'IVA,
rientrano:
    1) studi di fattibilita';
    2) analisi di mercato;
    3) spese di progettazione e oneri per concessione edilizia;
    4) opere murarie o assimilate limitatamente a nuove costruzioni o
riattazioni;
    5) macchinari, impianti e attrezzature (nuovi di fabbrica);
    6) opere di allacciamento;
    7) brevetti;
    8) aquisto terreni solo nei casi di attivita'  agricola  o  agri-
turistica,  nei  limiti del 50% del costo di acquisto e per una spesa
ammissibile non superiore al 30% di quella complessiva;
    9) attivita' di formazione e di riqualificazione funzionali  alla
realizzazione del progetto.
     b)  Contributo in conto interessi - E' concesso un finanziamento
fino al 30% delle spese ammissibili con tasso a carico  dei  soggetti
beneficiari pari ad 1/3 di quello ufficiale di riferimento. La durata
del finanziamento non puo' essere superiore ad anni 10 dei quali 3 di
utilizzo  e  preammortamento.  Tale  finanziamento  e'  assistito  da
garanzie  reali   acquisibili   nell'ambito   degli   interventi   da
realizzare.
     c)  Contributo per spese di gestione - E' concesso un contributo
sulle spese di gestione per  i  primi  tre  esercizi  articolato  nel
seguente modo:
     1)  primo  anno, contributo in misura non superiore al 75% delle
spese di gestione documentate e ammissibili fino ad un massimo di 100
milioni;
     2) secondo anno, contributo in misura non superiore al 50% delle
spese di gestione documentate e ammissibili fino ad un massimo di  65
milioni;
     3)  terzo  anno, contributo in misura non superiore al 25% delle
spese di gestione documentate e ammissibili fino ad un massimo di  35
milioni.
   2.  Sono  escluse  dai  benefici  le  spese relative ai canoni per
affitti di azienda, interessi relativi a  mutui  a  tasso  agevolato,
salari, stipendi e rimborsi ai soci, canoni di leasing.
   3.  I  soggetti  beneficiari  sono  obbligati a non alienare a non
distogliere dall'uso previsto per un periodo  di  almeno  dieci  anni
dalla  data  di  notifica di approvazione del progetto i beni oggetto
dei benefici previsti dalla presente legge.