Art. 4. Agevolazioni - vincoli 1. Per le finalita' di cui alla presente legge possono essere concesse a progetti che contemplino una spesa massima complessiva ed ammissibile non superiore a 600 milioni le seguenti agevolazioni: a) Contributo in conto capitale - E' concesso un contributo in conto capitale del 60% della spesa ammissibile. Tale contributo e' elevato al 70% se almeno 1/3 dei soci e' costituito da portatori di handicap ed ex tossicodipendenti che abbiano concluso un programma di recupero concordato con i competenti servizi delle Unita' Sanitarie Locali. Tra le spese ammissibili a contributo, al netto dell'IVA, rientrano: 1) studi di fattibilita'; 2) analisi di mercato; 3) spese di progettazione e oneri per concessione edilizia; 4) opere murarie o assimilate limitatamente a nuove costruzioni o riattazioni; 5) macchinari, impianti e attrezzature (nuovi di fabbrica); 6) opere di allacciamento; 7) brevetti; 8) aquisto terreni solo nei casi di attivita' agricola o agri- turistica, nei limiti del 50% del costo di acquisto e per una spesa ammissibile non superiore al 30% di quella complessiva; 9) attivita' di formazione e di riqualificazione funzionali alla realizzazione del progetto. b) Contributo in conto interessi - E' concesso un finanziamento fino al 30% delle spese ammissibili con tasso a carico dei soggetti beneficiari pari ad 1/3 di quello ufficiale di riferimento. La durata del finanziamento non puo' essere superiore ad anni 10 dei quali 3 di utilizzo e preammortamento. Tale finanziamento e' assistito da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli interventi da realizzare. c) Contributo per spese di gestione - E' concesso un contributo sulle spese di gestione per i primi tre esercizi articolato nel seguente modo: 1) primo anno, contributo in misura non superiore al 75% delle spese di gestione documentate e ammissibili fino ad un massimo di 100 milioni; 2) secondo anno, contributo in misura non superiore al 50% delle spese di gestione documentate e ammissibili fino ad un massimo di 65 milioni; 3) terzo anno, contributo in misura non superiore al 25% delle spese di gestione documentate e ammissibili fino ad un massimo di 35 milioni. 2. Sono escluse dai benefici le spese relative ai canoni per affitti di azienda, interessi relativi a mutui a tasso agevolato, salari, stipendi e rimborsi ai soci, canoni di leasing. 3. I soggetti beneficiari sono obbligati a non alienare a non distogliere dall'uso previsto per un periodo di almeno dieci anni dalla data di notifica di approvazione del progetto i beni oggetto dei benefici previsti dalla presente legge.