Art. 7.
                         Esame dei progetti
 
   1. Al fine di:
     a) procedere all'analisi di valutazione dei progetti;
     b) determinare la fattibilita' del progetto  e  la  redditivita'
economica dello stesso;
     c)  verificare  la  coerenza  degli obiettivi progettuali con le
finalita' e le priorita' indicate nella  presente  legge  e  con  gli
indirizzi del piano di programmazione regionale; viene istituito, con
delibera  della  Giunta  Regionale,  su  proposta  del presidente, un
Nucleo di valutazione composto di cinque esperti scelti  tra  persone
che  abbiano  particolare  competenza in materia di analisi tecnica e
finanziaria di progetti.
   2.  Il  nucleo,  che  opera  presso  la  Presidenza  della  Giunta
Regionale,  dura  in  carica tre anni e si avvale di una struttura di
supporto formata da cinque  dipendenti  regionali.  Con  delibera  di
giunta  Regionale  vengono  fissate  le  modalita' contrattuali della
collaborazione.
   3. In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque motivo, la
Giunta Regionale nomina con apposita delibera i nuovi componenti.
   4. Il Presidente della  Giunta  Regionale  dichiara  la  decadenza
della  carica  di  componente  del  Nucleo  per cause sopravvenute di
ineleggibilita' e/o incompatibilita' e provvede alla sostituzione.
   5. I progetti  sono  esaminati  secondo  l'ordine  cronologico  di
presentazione.
   6.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di ricezione, il Nucleo di
valutazione propone alla Giunta il provedimento da adottare che viene
emanato in via definitiva entro i successivi trenta giorni.
   7.  Il  Nucleo  puo'  avvalersi,  per  l'espletamento  delle   sue
funzioni,  della  collaborazione  dell'Agenzia  per  l'impiego  della
Campania, con cui la Presidenza  della  Giunta  Regionale  stipulera'
apposita convenzione.
   8.   Ogni   sei   mesi,   il   Nucleo   predispone  una  relazione
sull'attivita' svolta, che sara' trasmessa alla Giunta  Regionale  ed
illustrata,  nei successivi trenta giorni, in Consiglio Regionale dal
Presidente della Giunta Regionale.
   9.  La Giunta Regionale, sentito il Nucleo di valutazione, adotta,
entro trenta giorni dalla sua istituzione, con atto deliberativo,  il
regolamento di attuazione della presente legge.