Art. 9.
                      F i n a n z i a m e n t i
 
   1.  La  Giunta  Regionale  e'  autorizzata  a  stipulare  apposita
convenzione  con  istituti  di  credito  per il finanziamneto del 30%
della spesa ammessa alla agevolazione, in favore dei soggetti di  cui
al precedente art. 3.
   2.  La  Regione Campania si assume l'onere della differenza tra il
tasso di  interesse  ufficiale  di  riferimento  e  quello  agevolato
indicato all'art. 4 della presente legge.
   3.  All'Istituto  di  Credito  scelto dal soggetto interessato tra
quelli convenzionati con l'Ente Regione, deve essere trasmessa  dalla
Giunta Regionale la delibera di concessione.
   4.  L'Istituto  di  credito,  sulla base di tali atti ed eventuali
propri accertamenti, e'  autorizzato  a  concedere  il  finanziamento
nella misura indicata nella delibera regionale.
   5.  Stipulato  il  contratto,  l'Istituto  di  credito, provvede a
trasmettere copia all'Ente Regionale  per  gli  adempimenti  connessi
alla convenzione.