Art. 10.
                         La Giunta esecutiva
 
   1.  La  Giunta  esecutiva  e' eletta dal Consiglio Direttivo ed e'
formata da cinque componenti,  compreso  il  Presidente,  secondo  le
modalita'  e  le  funzioni  stabilite nello Statuto dell'Ente Parco e
garantendo comunque la rappresentanza  di  un  componente  di  nomina
delle   Associazioni   ambientaliste   e   di  uno  di  nomina  delle
Associazioni professionali  agricole  maggiormente  rappresentantive,
tra quelli gia' presenti nel Consiglio Direttivo.
   2.  Vi  partecipa  di  diritto,  con voto consultivo, il Direttore
dell'Ente Parco.
   3. Funge da segretario un dipendente dell'Ente Parco indicato  dal
presidente dell'Ente.
   4.   La   Giunta  Esecutiva  predispone  gli  atti  da  sottoporre
all'aprovazione del Consiglio Direttivo ed adotta iniziative  atte  a
favorire  la  realizzazione dei fini istituzionali dell'Area naturale
protetta  secondo  le  indicazioni  del  Consiglio  Direttivo  e  del
Comitato Consultivo Regionale per le Aree naturali protette.