Art. 11.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  Il  Collegio  dei Revisori dei Conti e' composto da tre membri
nominati con decreto del Presidente della Giunta  Regionale,  di  cui
uno   su  designazione  del  Ministero  del  Tesoro,  entro  un  anno
dall'istituzione dell'Area naturale  protetta,  individuati  tra  gli
iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.