Art. 11. F i n a l i t a' 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti e' composto da tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, di cui uno su designazione del Ministero del Tesoro, entro un anno dall'istituzione dell'Area naturale protetta, individuati tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.