Art. 12.
                         Comunita' del Parco
 
   1. La Comunita' del Parco e' costituita dai Sindaci dei Comuni del
Parco,  dai  Presidenti  delle  Province  e  delle  Comunita' Montane
interessate, dal Presidente della Giunta Regionale.
   2. La Comunita'  e'  Organo  consultivo  e  propositivo  dell'Ente
Parco. Il suo parere e' obbligatorio su:
     a) regolamento del Parco;
     b) piano del Parco;
     c) bilancio e conto consuntivo;
     d) altre questioni a richiesta di un terzo dei componenti;
   3.  La  Comunita' delibera, previo parere vincolante del Consiglio
direttivo sul piano pluriennale  economico,  adottato  dal  Consiglio
direttivo  e  approvato  dalla  Regione,  vigila  inoltre,  sulla sua
attenzione. La Comunita' adotta un proprio regolamento.
   4. La Comunita' elegge al suo interno un  presidente  ed  un  vice
presidente  ed  e'  convocata  almeno due volte l'anno o quando venga
richiesto dal presidente o da un terzo dei suoi componenti.