Art. 13.
                    Il Direttore dell'Ente Parco
 
   1. Il Direttore dell'Ente Parco e' scelto sulla base  di  pubblico
concorso  per  titoli ed esami tra persone in possesso del diploma di
laurea.
   2. Costituiscono  titoli  preferenziali  specifici  e  documentati
requisiti    attestanti    qualificata    attivita'   scientifica   o
professionale in campo  ambientalistico  o  di  direzione  tecnica  o
amministrativa  di  enti  o  strutture pubbliche o private di medie e
grandi dimensioni, con esperienza almeno quinquennale.
   3. La Carica di Direttore dell'Ente  Parco  e'  incompatibile  con
quella  di  Deputato  al  Parlamento europeo o nazionale, Consigliere
regionale o provinciale, Consigliere Comunale  di  Comune  con  oltre
cinquemila  abitanti.  Sindaco  e  Assessore  Comunale,  Presidente o
Assessore di Comunita' Montana.
   4. Le funzioni di Direttore sono incompatibili  per  soggetti  che
abbiano  rapporti,  anche  in  regime  convenzionale, con la Pubblica
Amministrazione. I requisiti devono essere documentati  dieci  giorni
prima  della  nomina  presso  la  Presidenza della Giunta Regionale e
pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Campania.
   5. Al Direttore dell'Ente compete la gestione ed il  coordinamento
delle  attivita'  del Parco nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal
Consiglio.
   6. Il Direttore dell'Ente provvede alla  realizzazione  di  quanto
previsto  nel  piano  del Parco ed all'esecuzione delle deliberazioni
decise dalla Giunta esecutiva e dal Consiglio Direttivo.
   7.  Il Direttore dell'Ente sovrintende, inoltre, alla raccolta dei
dati, alla promozione di studi  ed  iniziative  atte  a  favorire  la
conoscenza  dei  Parchi;  accerta,  anche mediante aerofotogrammetria
annuale da effettuare nei periodi invernali, eventuali abusi  edilizi
o modificazioni al territorio.
   8.  Il Direttore dell'Ente e' responsabile della conservazione del
Parco, vigila sulle  attivita'  che  si  svolgono  all'interno  dello
stesso  ed  e'  obbligato  a  trasmettere  alle  competenti Autorita'
(giudiziarie e/o amministrative) rapporti-denunce sulle violazioni di
legge o di regolamenti interessanti i Parchi  di  cui  egli  venga  a
conoscenza.
   9.  Nell'esercizio  delle funzioni di conservazione del Parco e di
vigilanza sulle attivita' che si svolgono  all'interno  di  esso,  il
Direttore  dell'Ente  puo'  esercitare la facolta' di richiedere, con
motivazione scritta, il riesame  delle  delibere  non  approvate  dal
Consiglio  e  quest'ultimo  procede  al  riesame  e decide, su parere
obbligatorio del Consiglio Consultivo Regionale per le Aree  naturali
protette  di  cui  all'art.  3, entro e non oltre trenta giorni dalla
richiesta.