Art. 13. Il Direttore dell'Ente Parco 1. Il Direttore dell'Ente Parco e' scelto sulla base di pubblico concorso per titoli ed esami tra persone in possesso del diploma di laurea. 2. Costituiscono titoli preferenziali specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attivita' scientifica o professionale in campo ambientalistico o di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o private di medie e grandi dimensioni, con esperienza almeno quinquennale. 3. La Carica di Direttore dell'Ente Parco e' incompatibile con quella di Deputato al Parlamento europeo o nazionale, Consigliere regionale o provinciale, Consigliere Comunale di Comune con oltre cinquemila abitanti. Sindaco e Assessore Comunale, Presidente o Assessore di Comunita' Montana. 4. Le funzioni di Direttore sono incompatibili per soggetti che abbiano rapporti, anche in regime convenzionale, con la Pubblica Amministrazione. I requisiti devono essere documentati dieci giorni prima della nomina presso la Presidenza della Giunta Regionale e pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Campania. 5. Al Direttore dell'Ente compete la gestione ed il coordinamento delle attivita' del Parco nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio. 6. Il Direttore dell'Ente provvede alla realizzazione di quanto previsto nel piano del Parco ed all'esecuzione delle deliberazioni decise dalla Giunta esecutiva e dal Consiglio Direttivo. 7. Il Direttore dell'Ente sovrintende, inoltre, alla raccolta dei dati, alla promozione di studi ed iniziative atte a favorire la conoscenza dei Parchi; accerta, anche mediante aerofotogrammetria annuale da effettuare nei periodi invernali, eventuali abusi edilizi o modificazioni al territorio. 8. Il Direttore dell'Ente e' responsabile della conservazione del Parco, vigila sulle attivita' che si svolgono all'interno dello stesso ed e' obbligato a trasmettere alle competenti Autorita' (giudiziarie e/o amministrative) rapporti-denunce sulle violazioni di legge o di regolamenti interessanti i Parchi di cui egli venga a conoscenza. 9. Nell'esercizio delle funzioni di conservazione del Parco e di vigilanza sulle attivita' che si svolgono all'interno di esso, il Direttore dell'Ente puo' esercitare la facolta' di richiedere, con motivazione scritta, il riesame delle delibere non approvate dal Consiglio e quest'ultimo procede al riesame e decide, su parere obbligatorio del Consiglio Consultivo Regionale per le Aree naturali protette di cui all'art. 3, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.