Art. 14.
                             Convenzioni
 
   1. La Giunta esecutiva puo'  stipulare  apposite  convenzioni  con
enti  pubblici e privati, a norma dell'art. 23 della Legge n. 394/91,
per promuovere iniziative scientifiche, turistiche ed educative.
   2. Le convenzioni di cui innanzi, per  essere  esecutive,  debbono
essere approvate dalla Giunta Regionale.