Art. 14. Convenzioni 1. La Giunta esecutiva puo' stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati, a norma dell'art. 23 della Legge n. 394/91, per promuovere iniziative scientifiche, turistiche ed educative. 2. Le convenzioni di cui innanzi, per essere esecutive, debbono essere approvate dalla Giunta Regionale.