Art. 15. Funzioni amministrative di controllo 1. Le funzioni amministrative regionali connesse all'attuazione della presente legge, nonche' le funzioni di vigilanza e controllo per ciascuna area protetta relativamente all'osservanza delle norme di legge e dei relativi regolamenti vengono espletate dal Settore Foreste, Settore Ecologia, Settore Politica del Territorio e Settore Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali. 2. In caso di inosservanza delle norme di attuazione, di inerzia prolungata o grave inadempienza da parte degli organi di gestione degli Enti Parco, il Presidente della Giunta Regionale interviene con propri provvedimenti che prevedono la nomina di appositi commissari ad acta, o, in caso di grave inadempienza, lo scioglimento degli organi amministrativi degli enti di gestione delle Aree naturali protette.