Art. 15.
                Funzioni amministrative di controllo
 
   1.  Le  funzioni  amministrative regionali connesse all'attuazione
della presente legge, nonche' le funzioni di  vigilanza  e  controllo
per  ciascuna  area protetta relativamente all'osservanza delle norme
di legge e dei relativi regolamenti  vengono  espletate  dal  Settore
Foreste,  Settore Ecologia, Settore Politica del Territorio e Settore
Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali.
  2. In caso di inosservanza delle norme di  attuazione,  di  inerzia
prolungata  o  grave  inadempienza  da parte degli organi di gestione
degli Enti Parco, il Presidente della Giunta Regionale interviene con
propri provvedimenti che prevedono la nomina di  appositi  commissari
ad  acta,  o,  in  caso  di grave inadempienza, lo scioglimento degli
organi amministrativi degli enti  di  gestione  delle  Aree  naturali
protette.