Art. 16.
                        Educazione Ambientale
 
   1.   I   Comuni   e   le  Comunita'  Montane,  le  Amministrazioni
Provinciali, le Associazioni ambientalistiche e protezionistiche, gli
Enti Parco, possono richiedere alla Regione Campania il finanziamento
di attivita' divulgative per  diffondere  le  nozioni  relative  alla
conoscenza  del  patrimonio  naturale,  alle funzioni esplicate dallo
stesso,  nonche' ogni altra iniziativa atta a far conoscere le specie
oggetto di tutela della presente legge e la  corretta  fruizione  del
patrimonio naturale.
   2.  L'Ente  favorira'  le  visite ed i rapporti con scolaresche di
ogni ordine e grado.