Art. 16. Educazione Ambientale 1. I Comuni e le Comunita' Montane, le Amministrazioni Provinciali, le Associazioni ambientalistiche e protezionistiche, gli Enti Parco, possono richiedere alla Regione Campania il finanziamento di attivita' divulgative per diffondere le nozioni relative alla conoscenza del patrimonio naturale, alle funzioni esplicate dallo stesso, nonche' ogni altra iniziativa atta a far conoscere le specie oggetto di tutela della presente legge e la corretta fruizione del patrimonio naturale. 2. L'Ente favorira' le visite ed i rapporti con scolaresche di ogni ordine e grado.