Art. 17.
                   Gestione delle Riserve Naturali
 
   1. Per la gestione delle Riserve  naturali  ricadenti  sull'intero
territorio   di  ciascuna  provincia  e'  istituito  entro  sei  mesi
dall'entrata in vigore della presente legge  un  unico  Ente  che  ha
competenza  su  tutte  le  altre  aree della provincia. Esso avra' la
stessa articolazione gestionale degli Enti Parco.
   2. Dell'Ente di cui innanzi faranno  parte  le  Riserve  regionali
gia' istituite.