Art. 17. Gestione delle Riserve Naturali 1. Per la gestione delle Riserve naturali ricadenti sull'intero territorio di ciascuna provincia e' istituito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un unico Ente che ha competenza su tutte le altre aree della provincia. Esso avra' la stessa articolazione gestionale degli Enti Parco. 2. Dell'Ente di cui innanzi faranno parte le Riserve regionali gia' istituite.