Art. 18. Strumenti di attuazione 1. Piano territoriale del Parco: a) il Consiglio del Parco, entro sei mesi dell'insediamento degli Organi dell'Ente, adotta, sentito il parere della Comunita' del Parco, un progetto di assetto territoriale del Parco, stabilisce i confini definitivi e la zonizzazione del territorio secondo l'articolazione prevista dall'art. 22; b) il progetto viene depositato nella sede dell'Ente di gestione, nonche' nella segreteria di ogni Comune territorialmente interessato al Parco per la durata di trenta giorni, consecutivi, durante i quali chiunque ha facolta' di prenderne visione; di tale deposito viene data notizia con avvisi sulla stampa locale; c) entro trenta giorni successivi al deposito, chiunque puo' presentare osservazioni; d) il Piano territoriale del Parco, unitamente alle osservazioni ed alle eventuali controdeduzioni dell'Ente di gestione, viene inoltrato alla Giunta Regionale che, sentito il Comitato Consultivo Regionale di cui al precedente art. 3 della presente legge, lo invia alle Commisioni Consiliari III e IV. Le suddette Commissioni inviano il Piano Territoriale con il relativo parere al Consiglio Regionale, per l'approvazione. 2. Piano pluriennale economico sociale per la promozione delle attivita' compatibili: a) il Consiglio del Parco predispone un progetto di Piano economico sociale che viene approvato secondo le stesse modalita' del Piano territoriale del Parco.