Art. 18.
                       Strumenti di attuazione
 
   1. Piano territoriale del Parco:
     a)  il  Consiglio  del  Parco,  entro sei mesi dell'insediamento
degli Organi dell'Ente, adotta, sentito il parere della Comunita' del
Parco, un progetto di assetto territoriale del  Parco,  stabilisce  i
confini   definitivi   e   la  zonizzazione  del  territorio  secondo
l'articolazione prevista dall'art. 22;
     b)  il  progetto  viene  depositato  nella  sede  dell'Ente   di
gestione,  nonche'  nella  segreteria di ogni Comune territorialmente
interessato al Parco per la durata  di  trenta  giorni,  consecutivi,
durante  i  quali  chiunque ha facolta' di prenderne visione; di tale
deposito viene data notizia con avvisi sulla stampa locale;
     c) entro trenta giorni successivi  al  deposito,  chiunque  puo'
presentare osservazioni;
     d) il Piano territoriale del Parco, unitamente alle osservazioni
ed  alle  eventuali  controdeduzioni  dell'Ente  di  gestione,  viene
inoltrato alla Giunta Regionale che, sentito il  Comitato  Consultivo
Regionale  di cui al precedente art. 3 della presente legge, lo invia
alle Commisioni Consiliari III e IV. Le suddette Commissioni  inviano
il  Piano Territoriale con il relativo parere al Consiglio Regionale,
per l'approvazione.
   2. Piano pluriennale economico sociale  per  la  promozione  delle
attivita' compatibili:
     a)  il  Consiglio  del  Parco  predispone  un  progetto di Piano
economico sociale che viene approvato secondo le stesse modalita' del
Piano territoriale del Parco.