Art. 19.
             Contenuti del Piano territoriale del Parco
 
   1. Il Piano territoriale del  Parco  formula  il  quadro  generale
dell'assetto  territoriale  dell'Area,  indicando  sia  gli obiettivi
generali e  di  settore  che  le  priorita'  e  precisando,  mediante
azzonamento,  norme e parametri, vincoli e destinazioni da osservarsi
sul territorio in relazione ai diversi usi e funzioni previsti.
   2.  In  particolare,  stante  l'obiettivo prioritario della tutela
delle caratteristiche storiche, ambientali e naturali:
     a) definise le zone  territoriali  individuate  sulla  base  dei
caratteri  geomorfologici  ed  urbanistici,  ai fini della tutela del
patrimonio paesaggistico e naturale, elencando i Comuni interessati;
     b) individua le aree in cui la destinazione agricola o  boschiva
deve essere mantenuta o recuperata;
     c)  dette  disposizioni  intese  alla  salvaguardia  dei  valori
storici ed ambientali delle aree edificate;
     d)  stabilisce  le  direttive  dei   criteri   metodologici   da
osservarsi   nella   redazione  dei  Piani  Urbanistici  comunali  ed
intercomunali per assicurare l'unita' degli indirizzi e  la  coerenza
dei  contenuti di tali Piani, rispetto agli obiettivi prioritari piu'
sopraenunciati;
     e) indica le principali aree da destinarsi ad uso pubblico e per
strutture ed attrezzature  collegate  al  tempo  libero,  sempre  nel
rispetto dell'obiettivo prioritario sopra enunciato.
   3.  Il Piano territoriale del Parco, nelle sue forme di attuazione
ne specifica le previsioni immediatamente attuative:
     a) che prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni  previste
dai Piani Regolatori Generali o Programmi di fabbricazione vigenti;
     b)  che  consentono  la  salvaguardia  temporanea nel territorio
interessato  fino  al  loro  recepimento,   da   parte   dei   Comuni
interessati, nei propri strumenti urbanistici locali da adottare;
     c)  che vincolano immediatamente gli Enti incaricati di redigere
o adeguare i Piani Urbanistici comunali ed intercomunali.
   4.  Le  previsioni  del  Piano   territoriale   del   Parco   sono
obbligatorie  nei  confronti  dei  Comuni,  i  quali  sono  tenuti  a
adeguarvi gli strumenti urbanistici.
   5. In ogni caso le previsioni del Piano territoriale del Parco, in
attuazione dei precedenti articoli, sono efficaci e vincolanti  anche
nei  confronti  dei  privati e si sostituiscono ad eventuali difformi
previsioni degli strumenti vigenti.