Art. 2.
            Classificazione delle Aree naturali protette
 
   1.  I Parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri,
fluviali,  lacuali  e  da  tratti  di  mare  prospicienti  la   costa
regionale,  di  valore  naturalistico,  che  costituiscono un sistema
omogeneo individuato dagli assetti naturali dei  luoghi,  dai  valori
paesaggistici   ed  artistici  e  dalle  tradizioni  culturali  delle
popolazioni locali.
   2.  Le  Riserve  naturali  regionali  sono  costituite   da   aree
terrestri,  fluviali,  lacuali, e/o marine, che contengono una o piu'
specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero
presentino  uno  o  piu'  ecosistemi  importanti  per  le  diversita'
biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche.
   3.  Per  quanto  riguarda  in  particolare  l'ambiente  marino, si
distinguono le aree protette come definite ai sensi del  Decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  175  del  1985  di  attuazione del
protocollo di Ginevra per le istituzioni di  Aree  naturali  protette
nel  Mediterraneo,  e quelle definite ai sensi della legge n. 979 del
1982.
   4.  Il Comitato Consultivo Regionale per le Aree naturali protette
di cui all'art. 3  puo'  operare  ulteriori  classificazioni  per  le
finalita'  della  presente  Legge ed allo scopo di rendere efficaci i
tipi di protezione  previsti  dalle  convenzioni  internazionali,  in
particolare   della   convenzione  di  Ramsar  e  della  legislazione
nazionale.
   5. Ciascuna Area naturale protetta ha  diritto  all'uso  esclusivo
della propria denominazione.