Art. 2. Classificazione delle Aree naturali protette 1. I Parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da tratti di mare prospicienti la costa regionale, di valore naturalistico, che costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. 2. Le Riserve naturali regionali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali, e/o marine, che contengono una o piu' specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o piu' ecosistemi importanti per le diversita' biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. 3. Per quanto riguarda in particolare l'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1985 di attuazione del protocollo di Ginevra per le istituzioni di Aree naturali protette nel Mediterraneo, e quelle definite ai sensi della legge n. 979 del 1982. 4. Il Comitato Consultivo Regionale per le Aree naturali protette di cui all'art. 3 puo' operare ulteriori classificazioni per le finalita' della presente Legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali, in particolare della convenzione di Ramsar e della legislazione nazionale. 5. Ciascuna Area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.