Art. 20.
         Durata ed effetti del Piano territoriale del Parco
 
   1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 17  agosto  1942  n.  1150,  i
Piani territoriali dei Parchi hanno efficacia a tempo indeterminato.
   2.  I  comuni  il cui territorio sia incluso, in tutto od in parte
nei Piani, debbono, ai sensi dell'art. 6 della legge 17  agosto  1942
n.  1150,  uniformare  i propri strumenti urbanistici entro i termini
stabiliti nel Piano territoriale del Parco.
   3.  Nelle  more  di  tale  procedura,  restano  vigenti  le  norme
vincolistiche provvisorie contenute nelle singole leggi istitutive.
   4.  E'  fatto  obbligo  ai  Comuni che elaborano i nuovi strumenti
urbanistici attenersi  alle  direttive  dei  Piani  territoriali  dei
Parchi.