Art. 22. Articolazione zonale 1. In ciascun Parco regionale dev'essere prevista la seguente articolazione: a) zona di riserva integrale (zona "A") in cui l'ambiente e' conservato nella sua integrita': il suolo, le acque, la fauna e la vegetazione son protetti e sono consentiti soltanto gli interventi per la protezione dell'ambiente o la ricostituzione di equilibri naturali pregressi da realizzare sotto il controllo dell'Ente Parco. Le zone a riserva integrale debbono essere individuate fra quelle prive di insediamenti permanenti, abitativi o produttivi. E' vietata qualsiasi attivita' che possa compromettere risorse naturali. Le aree destinate a riserva integrale potranno essere acquisite alla proprieta' pubblica; b) zona di riserva centrale (zona "B"). Ogni attivita' deve essere rivolta al mantenimento della integrita' ambientale dei luoghi. Sono consentite ed incentivate le attivita' agricole e silvo- pastorali tradizionali e la manutenzione del patrimonio edilizio esistente, laddove non contrastino con le finalita' del Parco; c) zona di riserva controllata (zona "C"). Vanno incentivate le attivita' agricole, zootecniche e silvocolturali tradizionali ed il mantenimento dell'integrita' terriera nelle aziende contadine. Sono agevolate, inoltre, le attivita' socio-economiche e le realizzazioni abitative ed infrastrutturali compatibili con i principi ispiratori del Parco, nonche' lo sviluppo delle strutture turistico-ricettive delle attrezzature pubbliche e dei servizi complementari al Parco. 2. Gli strumenti di piano esistenti e quelli in via di formazione dovranno prevedere: a) la progressiva attenuazione dei guasti urbanistici in atto; b) la armonizzazione paesaggistica delle nuove strutture edilizie, alle impostazioni architettoniche esistenti; c) il recupero e/o restauro del patrimonio edilizio appartenente al tessuto urbano di significato storico; d) la valorizzazione delle risorse locali con particolare riguardo all'artigianato ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli ed alla tipicita' dei prodotti. 3. Tutte le opere pubbliche che dovranno essere realizzate all'interno delle zone "B" e "C" ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestrali ed i rimboschimenti dovranno ricevere l'approvazione dell'Ente Parco. 4. In tutto il Territorio del Parco valgono i divieti generali di cui all'art. 11 comma terzo della legge n. 394/91. Eventuali deroghe possono essere concesse, secondo le prescrizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'art. 11 della legge n. 394/91, dall'Ente Parco. Divieti aggiuntivi possono essere contenuti nel regolamento di ciascun Parco.