Art. 22.
                        Articolazione zonale
 
   1.  In  ciascun  Parco  regionale  dev'essere prevista la seguente
articolazione:
     a) zona di riserva integrale (zona "A")  in  cui  l'ambiente  e'
conservato  nella  sua  integrita': il suolo, le acque, la fauna e la
vegetazione son protetti e sono consentiti  soltanto  gli  interventi
per  la  protezione  dell'ambiente  o  la ricostituzione di equilibri
naturali pregressi da realizzare sotto il controllo dell'Ente  Parco.
Le  zone  a  riserva  integrale debbono essere individuate fra quelle
prive di insediamenti permanenti, abitativi o produttivi. E'  vietata
qualsiasi attivita' che possa compromettere risorse naturali. Le aree
destinate   a   riserva  integrale  potranno  essere  acquisite  alla
proprieta' pubblica;
     b) zona di riserva centrale  (zona  "B").  Ogni  attivita'  deve
essere  rivolta  al  mantenimento  della  integrita'  ambientale  dei
luoghi. Sono consentite ed incentivate le attivita' agricole e silvo-
pastorali tradizionali e  la  manutenzione  del  patrimonio  edilizio
esistente, laddove non contrastino con le finalita' del Parco;
     c)  zona di riserva controllata (zona "C"). Vanno incentivate le
attivita' agricole, zootecniche e silvocolturali tradizionali  ed  il
mantenimento  dell'integrita'  terriera nelle aziende contadine. Sono
agevolate, inoltre, le attivita' socio-economiche e le  realizzazioni
abitative  ed  infrastrutturali compatibili con i principi ispiratori
del Parco, nonche' lo sviluppo  delle  strutture  turistico-ricettive
delle attrezzature pubbliche e dei servizi complementari al Parco.
   2.  Gli strumenti di piano esistenti e quelli in via di formazione
dovranno prevedere:
     a) la progressiva attenuazione dei guasti urbanistici in atto;
     b)  la  armonizzazione  paesaggistica  delle   nuove   strutture
edilizie, alle impostazioni architettoniche esistenti;
     c) il recupero e/o restauro del patrimonio edilizio appartenente
al tessuto urbano di significato storico;
     d)  la  valorizzazione  delle  risorse  locali  con  particolare
riguardo all'artigianato ed  alla  commercializzazione  dei  prodotti
agricoli ed alla tipicita' dei prodotti.
   3.  Tutte  le  opere  pubbliche  che  dovranno  essere  realizzate
all'interno delle  zone  "B"  e  "C"  ivi  comprese  le  sistemazioni
idraulico-forestrali    ed   i   rimboschimenti   dovranno   ricevere
l'approvazione dell'Ente Parco.
   4. In tutto il Territorio del Parco valgono i divieti generali  di
cui  all'art. 11 comma terzo della legge n. 394/91. Eventuali deroghe
possono essere concesse, secondo le prescrizioni contenute nei  commi
4  e  5  dell'art. 11 della legge n. 394/91, dall'Ente Parco. Divieti
aggiuntivi possono essere contenuti nel regolamento di ciascun Parco.