Art. 23.
                          V i g i l a n z a
 
   1. La  vigilanza  per  il  rispetto  delle  norme  contenute  nela
presente  legge  e  affidata  agli agenti di Polizia Urbana e locale,
agli agenti del Corpo Forestale dello  Stato,  alle  guardie  giurate
ambientali  della  Regione  Campania, alle guardie giurate volontarie
dipendenti dalle Associazioni protezionistiche,  ai  guardiacaccia  e
guardiapesca delle Amministrazioni Provinciali, nonche' alle apposite
guardie giurate nominate dall'Autorita' competente su richiesta degli
Enti   Parco   ed   associazioni  naturalistiche  e  protezionistiche
conformemente a quanto  previsto  dal  Testo  Unico  delle  leggi  di
pubblica  sicurezza  approvato  con  R.D.  6 maggio 1940, n. 635, nel
numero di  almeno  tre  agenti  per  struttura  incrementato  di  una
ulteriore unita' per ogni 1.000 ettari di superficie vincolata.