Art. 23. V i g i l a n z a 1. La vigilanza per il rispetto delle norme contenute nela presente legge e affidata agli agenti di Polizia Urbana e locale, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie giurate ambientali della Regione Campania, alle guardie giurate volontarie dipendenti dalle Associazioni protezionistiche, ai guardiacaccia e guardiapesca delle Amministrazioni Provinciali, nonche' alle apposite guardie giurate nominate dall'Autorita' competente su richiesta degli Enti Parco ed associazioni naturalistiche e protezionistiche conformemente a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, nel numero di almeno tre agenti per struttura incrementato di una ulteriore unita' per ogni 1.000 ettari di superficie vincolata.