Art. 24. Sanzioni relative ai Parchi e Riserve Naturali 1. Per la violazione dell'Art. 22 si applicano sanzioni amministrative da L. 500.000 a L. 5.000.000 ed il ripristino dello stato dei luoghi. 2. L'entita' della sanzione verra' desunta: a) dalla gravita' della violazione; b) dall'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; c) dalla personalita' e dalle sue condizioni economiche; d) da eventuali precedenti infrazioni ai danni del patrimonio naturale. 3. Gli agenti che accertino infrazioni procedono alla confisca dei prodotti raccolti in violazione delle norme di cui alla presente legge.