Art. 24.
           Sanzioni relative ai Parchi e Riserve Naturali
 
   1.   Per   la   violazione  dell'Art.  22  si  applicano  sanzioni
amministrative da L. 500.000 a L. 5.000.000 ed  il  ripristino  dello
stato dei luoghi.
   2. L'entita' della sanzione verra' desunta:
     a) dalla gravita' della violazione;
     b)   dall'opera   svolta   dall'agente  per  la  eliminazione  o
attenuazione delle conseguenze della violazione;
     c) dalla personalita' e dalle sue condizioni economiche;
     d) da eventuali precedenti infrazioni ai  danni  del  patrimonio
naturale.
   3. Gli agenti che accertino infrazioni procedono alla confisca dei
prodotti  raccolti  in  violazione  delle  norme di cui alla presente
legge.