Art. 25. Oblazione e definizione amministrativa delle sanzioni di cui al precedente art. 24 1. Gli agenti che hanno accertato violazioni alla presnte legge, contestano immediatamente l'infrazione all'interessato a mezzo di apposito verbale da trasmettere in copia all'Autorita' da cui dipendono, ed al Direttore dell'Ente Parco. 2. In caso di impossibilita' di contestazione immediata, il Presidente dell'Ente Parco, su invio del Direttore, provvedera' alla notifica ai sensi delle disposizioni vigenti. 3. Il Presidente dell'Ente Parco, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica, con propria ordinanza, stabilisce, tenuto conto delle modalita' di cui al precedente articolo, l'entita' della sanzione e ne ingiunge il pagamento al trasgressore, da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria dell'Ente Parco. 4. Avverso l'ordinanza e' ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni dalla notifica al Presidente della Giunta Regionale che, con motivato provvedimento puo' asccogliere o rigettare il ricorso. 5. Copia del ricorso va inviata anche al Presidente dell'Ente Parco che ha emesso l'ordinanza. 6. Trascorsi trenta giorni senza che il trasgressore abbia provveduto ad oblare la sanzione o abbia prodotto ricorso, si procede alla riscossione forzata secondo le norme previste dalla legislazione vigente.