Art. 25.
               Oblazione e definizione amministrativa
             delle sanzioni di cui al precedente art. 24
 
   1. Gli agenti che hanno accertato violazioni alla  presnte  legge,
contestano  immediatamente  l'infrazione  all'interessato  a mezzo di
apposito  verbale  da  trasmettere  in  copia  all'Autorita'  da  cui
dipendono, ed al Direttore dell'Ente Parco.
   2.  In  caso  di  impossibilita'  di  contestazione  immediata, il
Presidente dell'Ente Parco, su invio del Direttore, provvedera'  alla
notifica ai sensi delle disposizioni vigenti.
   3.   Il   Presidente   dell'Ente   Parco,   entro   trenta  giorni
dall'avvenuta notifica, con  propria  ordinanza,  stabilisce,  tenuto
conto  delle modalita' di cui al precedente articolo, l'entita' della
sanzione e ne ingiunge il pagamento al trasgressore,  da  effettuarsi
mediante   versamento  sul  conto  corrente  postale  intestato  alla
Tesoreria dell'Ente Parco.
   4. Avverso l'ordinanza e' ammesso ricorso gerarchico entro  trenta
giorni  dalla  notifica al Presidente della Giunta Regionale che, con
motivato provvedimento puo' asccogliere o rigettare il ricorso.
   5. Copia del ricorso va  inviata  anche  al  Presidente  dell'Ente
Parco che ha emesso l'ordinanza.
   6.  Trascorsi  trenta  giorni  senza  che  il  trasgressore  abbia
provveduto ad oblare la sanzione o abbia prodotto ricorso, si procede
alla riscossione forzata secondo le norme previste dalla legislazione
vigente.