Art. 26.
             Proventi delle sanzioni di cui all'art. 25
 
   1. I fondi introitati dall'Ente Parco  provenienti  dal  pagamento
delle  sanzioni  amministrative  di cui alla presente legge, verranno
iscritti in un apposito capitolo del  bilancio  di  previsione  della
spesa e verranno utilizzati per la tutela del patrimonio naturale.