Art. 27.
                      F i n a n z i a m e n t o
 
   1.  La  Regione  finanzia  l'intero importo della spesa necessaria
alla realizzazione dei Parchi e delle riserve, concorre altresi' alle
spese  per  la  gestione,  comprese  quelle  per  il  personale,   le
attrezzature  ed  i  servizi  previsti  nei  programmi pluriennali di
utilizzazione.
   2. Le risorse finanziarie del  Parco  possono  essere  costituite,
oltre  che  da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo disposti da
enti o da organismi pubblici  e  da  privati,  da  diritti  e  canoni
riguardanti   l'utilizzazione   dei   beni  mobili  ed  immobili  che
appartengono al Parco o dei quali esso abbia la gestione.
   3.  La  Giunta  Regionale  presenta   annualmente   al   Consiglio
Regionale,  in  sede  di approvazione del bilancio pluriennale, sulla
base delle motivate richieste dei singoli Enti Parco, il programma di
interventi finalizzati e la realizzazione e  gestione  dei  Parchi  e
Riserve  con  la  relativa previsione di spesa ad una relazione sullo
stato di attuazione del programma stesso.
   4. La determinazione della spesa di ciascun esercizio  finanziario
e' effettuata in sede di approvazione del bilancio di competenza.
   5.   Le   somme   destinate   all'attuazione   dei   programmi  di
utilizzazione sono accreditate agli Enti Parco con provvedimento  del
Presidente  della  Giunta  Regionale a norma dell'art. 55 della legge
regionale n. 20 del 27 luglio  1978  da  adottarsi  entro  30  giorni
dall'approvazione del bilancio di competenza.