Art. 28.
                        Oneri e finanziamenti
 
   1.  Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della
presente legge, quantizzati  per  l'anno  finanziario  1993  in  lire
20.000.000.000,   si   fara'   fronte   per   10.000.000.000  con  lo
stanziamento di cui al capitolo 1352 dello stato di previsione  della
spesa e per 10.000.000.000 con lo stanziamento di cu al capitolo 1354
dello  stato  di previsione della spesa, di nuova istituzione, con la
denominazione: "Fondo per la  istituzione  ed  il  funzionamento  dei
Parchi  e  riserve naturali per la realizzazione di Piani e Programmi
per  la  valorizzazione  e  tutela  ambientale",  mediante   prelievo
dell'occorrente  somma ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale n.
20 del 27 luglio 1978, dal cap. 1030 dello stato di previsione  della
Spesa per l'anno finanziario 1992, che si riduce di pari importo.
   2.  Agli oneri per gli anni successivi si provvedera' con la legge
di approvazione del bilancio annuale in base alle disponibilita'  del
bilancio medesimo.