Art. 28. Oneri e finanziamenti 1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantizzati per l'anno finanziario 1993 in lire 20.000.000.000, si fara' fronte per 10.000.000.000 con lo stanziamento di cui al capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa e per 10.000.000.000 con lo stanziamento di cu al capitolo 1354 dello stato di previsione della spesa, di nuova istituzione, con la denominazione: "Fondo per la istituzione ed il funzionamento dei Parchi e riserve naturali per la realizzazione di Piani e Programmi per la valorizzazione e tutela ambientale", mediante prelievo dell'occorrente somma ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale n. 20 del 27 luglio 1978, dal cap. 1030 dello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1992, che si riduce di pari importo. 2. Agli oneri per gli anni successivi si provvedera' con la legge di approvazione del bilancio annuale in base alle disponibilita' del bilancio medesimo.