Art. 3.
              Comitato Consultivo Regionale per le Aree
                          naturali protette
 
   1.  E'  istituito,  il  Comitato  Consultivo Regionale per le Aree
naturali  protette  mediante  decreto  del  Presidente  della  Giunta
Regionale.
   2. Il Comitato Consultivo Regionale e' cosi' composto:
     a)  dal  Presidente della Giunta Regionale o suo delegato che lo
presiede;
     b) dall'Assessore all'Agricoltua e Foreste, o suo delegato;
     c) dall'Assessore all'Urbanistica e Territorio o suo delegato;
     d) dall'Assessore all'Ecologia o suo delegato;
     e) da due rappresentanti indicati dalle  Universita'  Statali  e
dagli Istituti Universitari Statali della Regione;
     f) da un rappresentante dell'Orto Botanico di Napoli;
     g)  da tre rappresentanti di istituzioni scientifiche di cui uno
dell'Osservatorio Vesuviano, uno della Stazione Zoologica e  uno  del
Consiglio Nazionale delle Ricerche;
     h)  da  quattro  rappresentanti  da  indicare dalle Associazioni
Ambientaliste   Nazionali   presenti   sul    territorio    regionale
riconosciute dal Ministero per l'Ambiente e operanti in Campania;
     i)  da  cinque  rappresentanti  designati  dalle Amministrazioni
Provinciali della Campania;
     l) da  tre  rappresentanti  delle  Organizzazioni  Professionali
Agricole;
     m)  da  un  funzionario  del Settore Politica del Territorio che
svolgera' le funzioni di segretario.
   3. Il Comitato Consultivo Regionale dura in  carica  per  l'intera
legislatura e fino all'insediamento del successivo.
   4.  In sede di prima applicazione della presente legge il Comitato
Consultivo Regionale e' nominato entro 30 giorni dalla sua entrata in
vigore. In caso di mancata designazione di parte  dei  membri,  detto
Comitato  e' convocato con i membri gia' designati purche' essi siano
in numero non inferiore alla meta' piu' uno del totale.
   5. Ai componenti il  Comitato  Consultivo  regionale  compete  una
indennita' forfettaria di L. 100.000 per seduta fino ad un massimo di
5 sedute mensili.