Art. 3. Comitato Consultivo Regionale per le Aree naturali protette 1. E' istituito, il Comitato Consultivo Regionale per le Aree naturali protette mediante decreto del Presidente della Giunta Regionale. 2. Il Comitato Consultivo Regionale e' cosi' composto: a) dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato che lo presiede; b) dall'Assessore all'Agricoltua e Foreste, o suo delegato; c) dall'Assessore all'Urbanistica e Territorio o suo delegato; d) dall'Assessore all'Ecologia o suo delegato; e) da due rappresentanti indicati dalle Universita' Statali e dagli Istituti Universitari Statali della Regione; f) da un rappresentante dell'Orto Botanico di Napoli; g) da tre rappresentanti di istituzioni scientifiche di cui uno dell'Osservatorio Vesuviano, uno della Stazione Zoologica e uno del Consiglio Nazionale delle Ricerche; h) da quattro rappresentanti da indicare dalle Associazioni Ambientaliste Nazionali presenti sul territorio regionale riconosciute dal Ministero per l'Ambiente e operanti in Campania; i) da cinque rappresentanti designati dalle Amministrazioni Provinciali della Campania; l) da tre rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole; m) da un funzionario del Settore Politica del Territorio che svolgera' le funzioni di segretario. 3. Il Comitato Consultivo Regionale dura in carica per l'intera legislatura e fino all'insediamento del successivo. 4. In sede di prima applicazione della presente legge il Comitato Consultivo Regionale e' nominato entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore. In caso di mancata designazione di parte dei membri, detto Comitato e' convocato con i membri gia' designati purche' essi siano in numero non inferiore alla meta' piu' uno del totale. 5. Ai componenti il Comitato Consultivo regionale compete una indennita' forfettaria di L. 100.000 per seduta fino ad un massimo di 5 sedute mensili.