Art. 4.
              Compiti del Comitato Consultivo Regionale
                    per le Aree naturali protette
 
   1. Il Comitato Consultivo Regionale di cui al precedente art. 3:
     a)  esprime  pareri  su  proposte,  progetti  e iniziative della
Giunta Regionale, degli Enti delegati e degli altri soggetti previsti
dallo Statuto Regionale sulle materie della presente legge;
     b) formula indirizzi e proposte relative alla istituzione e alla
gestione delle Aree naturali protette;
     c) propone programmi di educazione ambientale  finalizzati  alla
protezione della natura con specifico riguardo a Parchi e Riserve;
     d)  propone  ricerche scientifiche ed attivita' sperimentali per
una corretta gestione dell'ambiente  naturale  ed  umano  delle  Aree
naturali protette;
     e) fornisce alla Giunta Regionale pareri per la predisposizione,
gli  aggiornamenti  e  le integrazioni del programma Regionale per le
Aree naturali protette;
     f) esprime parere sui piani territoriali dei Parchi;
     g) collabora all'attivita' di vigilanza sulla gestione di Parchi
e Riserve;
     h)  collabora  con  analoghi  organismi  esistenti   a   livello
regionale  e  nazionale,  anche  ai  fini della predisposizione di un
programma nazionale di interventi a tutela del patrimonio naturale;
     i) verifica i risultati conseguiti in rapporto alle finalita' di
ciascun Ente Parco, adottando criteri oggettivi di valutazione  e  ne
relaziona al Consiglio Regionale.