Art. 4. Compiti del Comitato Consultivo Regionale per le Aree naturali protette 1. Il Comitato Consultivo Regionale di cui al precedente art. 3: a) esprime pareri su proposte, progetti e iniziative della Giunta Regionale, degli Enti delegati e degli altri soggetti previsti dallo Statuto Regionale sulle materie della presente legge; b) formula indirizzi e proposte relative alla istituzione e alla gestione delle Aree naturali protette; c) propone programmi di educazione ambientale finalizzati alla protezione della natura con specifico riguardo a Parchi e Riserve; d) propone ricerche scientifiche ed attivita' sperimentali per una corretta gestione dell'ambiente naturale ed umano delle Aree naturali protette; e) fornisce alla Giunta Regionale pareri per la predisposizione, gli aggiornamenti e le integrazioni del programma Regionale per le Aree naturali protette; f) esprime parere sui piani territoriali dei Parchi; g) collabora all'attivita' di vigilanza sulla gestione di Parchi e Riserve; h) collabora con analoghi organismi esistenti a livello regionale e nazionale, anche ai fini della predisposizione di un programma nazionale di interventi a tutela del patrimonio naturale; i) verifica i risultati conseguiti in rapporto alle finalita' di ciascun Ente Parco, adottando criteri oggettivi di valutazione e ne relaziona al Consiglio Regionale.