Art. 6.
              Istituzioni delle Aree naturali protette
 
   1. Per la istituzione delle Aree naturali protette  si  adotta  la
seguente procedura:
     a) Con decreti temporanei del Presidente della Giunta Regionale,
da  emanare  entro  sei mesi dalla approvazione della presente legge,
vengono istituiti, sentito il Comitato Consultivo  Regionale  per  le
Aree  naturali  protette  di  cui al precedente art. 3, i Parchi e le
Riserve Natuali con le seguenti indicazioni:
     1)  la  perimetrazione  del  territorio  da  destinare  a  Parco
Riserva;
     2) la descrizione dei luoghi;
     3) la probabile zonizzazione per la  predisposizione  del  piano
territoriale;
     4) le misure transitorie di salvaguardia.
     b)  I  decreti  di  istituzione  vengono  notificati  agli  Enti
Territoriali interessati che,  entro  30  giorni,  possono  formulare
osservazione e proposte;
     c) la Giunta Regionale entro i successivi 60 giorni, su proposta
del  Comitato  Consultivo  Regionale per le Aree naturali protette, e
sentite la  III  e  IV  Commissione  Consiliare,  istituisce  in  via
definitiva,   con  singoli  provvedimenti,  i  Parchi  e  le  Riserve
Naturali, con le indicazioni di  cui  ai  numeri  1,  2  e  3,  della
precedente lettera a) e le misure di salvaguardia in attesa del Piano
Territoriale e del relativo Regolamento.