Art. 8.
                    Il Presidente dell'Ente Parco
 
   1.  Il  Presidente  dell'Ente  Parco  viene  nominato dalla Giunta
Regionale su proposta degli Assessori alle Foreste, alla  Urbanistica
e  all'Ecologia,  sentito  il  parere  delle  Commissioni  Consiliari
competenti ai sensi della legge n. 26 del 24 aprile 1980 e  prescelto
tra  persone  che  si siano distinte per i loro studi e/o per la loro
attivita' nel campo della protezione dell'ambiente  e  non  ricoprano
cariche  elettive  e/o amministrative negli Enti Locali, negli organi
di gestione di Enti Regionali  nonche'  cariche  elettive  regionali,
parlamentari ed europee.
   2. Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Ente.
   3.  Ulteriori  compiti e funzioni del Presidente sono definiti per
statuto ai sensi dell'art. 24 della legge n. 394/91.