Art. 9. Il Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo e' costituito da: a) il Presidente dell'Ente Parco; b) un rappresentante per ogni Comune territorialmente interessato fino ad un massimo di quattro rappresentanti designati dalla Comunita' del Parco; c) un rappresentante per ogni Comunita' Montana territorialmente interessata; d) un rappresentante per ogni Provincia interessata; e) tre rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste e Naturalistiche maggiormente presenti sul territorio e legalmente riconosciute dal Ministero dell'Ambiente; f) tre rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente presenti sul territorio. 2. Il Direttore dell'Ente Parco partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. 3. Il Consiglio Direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente ed in particolare: a) adotta, sentito il Comitato Consultivo Regionale per le Aree naturali protette di cui all'art. 3, il Piano per il Parco e predispone un piano pluriennale economico-sociale per le attivita' compatibili dell'area, di cui al successivo art. 18; b) approva il bilancio preventivo con i relativi piani e programmi e il bilancio consuntivo; c) elabora ed adotta lo Statuto dell'Ente e lo sottopone all'approvazione della Giunta Regionale che dovra' pronunciarsi entro i sessanta giorni successivi; d) L'organico del Parco sara' costituito da personale in servizio presso l'Amministrazione Regionale opportunamente distaccato. 5. Il Consiglio viene nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica cinque anni ed i componenti possono essere riconfermati. 6. Gli Enti, Associazioni ed Organizzazioni che entro trenta giorni dalla richiesta non avranno provveduto alla nomina dei propri rappresentanti, saranno considerati rinunciatari.