Art. 9.
                       Il Consiglio Direttivo
 
   1. Il Consiglio Direttivo e' costituito da:
     a) il Presidente dell'Ente Parco;
     b)   un   rappresentante   per   ogni   Comune  territorialmente
interessato fino ad un massimo di  quattro  rappresentanti  designati
dalla Comunita' del Parco;
     c) un rappresentante per ogni Comunita' Montana territorialmente
interessata;
     d) un rappresentante per ogni Provincia interessata;
     e)   tre   rappresentanti  delle  Associazioni  Ambientaliste  e
Naturalistiche maggiormente  presenti  sul  territorio  e  legalmente
riconosciute dal Ministero dell'Ambiente;
     f)   tre   rappresentanti   delle  Organizzazioni  Professionali
Agricole maggiormente presenti sul territorio.
   2. Il  Direttore  dell'Ente  Parco  partecipa  alle  riunioni  del
Consiglio Direttivo con voto consultivo.
   3.  Il Consiglio Direttivo delibera in merito a tutte le questioni
generali dell'Ente ed in particolare:
     a) adotta, sentito il Comitato Consultivo Regionale per le  Aree
naturali  protette  di  cui  all'art.  3,  il  Piano  per  il Parco e
predispone un piano pluriennale economico-sociale  per  le  attivita'
compatibili dell'area, di cui al successivo art. 18;
     b)  approva  il  bilancio  preventivo  con  i  relativi  piani e
programmi e il bilancio consuntivo;
     c) elabora  ed  adotta  lo  Statuto  dell'Ente  e  lo  sottopone
all'approvazione della Giunta Regionale che dovra' pronunciarsi entro
i sessanta giorni successivi;
     d)  L'organico  del  Parco  sara'  costituito  da  personale  in
servizio   presso    l'Amministrazione    Regionale    opportunamente
distaccato.
   5.  Il  Consiglio  viene nominato con decreto del Presidente della
Giunta Regionale, dura in carica cinque anni ed i componenti  possono
essere riconfermati.
   6.  Gli  Enti,  Associazioni  ed  Organizzazioni  che entro trenta
giorni dalla richiesta non avranno provveduto alla nomina dei  propri
rappresentanti, saranno considerati rinunciatari.