Art. 3.
 
   All'onere   derivante   dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato per l'anno 1993 in L. 10.000.000 si provvede con le seguenti
variazioni,  in  termini  di  competenza  e  cassa,  nello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo:
    (Omissis).